La riforma della data retention a fini di contrasto della criminalità
Tra evoluzione tecnologica e garanzia dei diritti
DOI:
https://doi.org/10.60923/issn.1825-1927/22568Parole chiave:
Sorveglianza digitale, Data retention, Criminalità, Mezzi di ricerca della prova, Diritti fondamentaliAbstract
Con il D.L. n. 132 del 30.09.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 178 del 23.11.2021, il legislatore italiano ha profondamente modificato l’art. 132 D.lgs. n.196 del 30.06.2003, ovvero la disposizione dedicata alla conservazione ed all’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico a fini di prevenzione e contrasto della criminalità (c.d. data retention). Come risulta anche dal testo del decreto legge, la riforma è stata generata dalla pronuncia della Grande sezione della Corte di Giustizia UE del 2.3.2021 (causa C-746/18, H.K. contro Prokuratuur). Il contributo, dopo aver delineato i tratti dell’istituto in questione ed aver ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia in materia di data retention, si propone di mettere in luce come le modifiche legislative apportate non soltanto appaiano in linea con l’evoluzione delle tecnologie utilizzate a fini di sorveglianza digitale, ma rappresentino altresì un significativo passo in avanti nella garanzia dei diritti fondamentali. L’articolo si sofferma infine su alcune criticità della disciplina, non risolte dall’intervento riformatore qui commentato.
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